WHISTLEBLOWING

COS’È IL WISTLEBLOWLING

La nuova normativa in materia di Whistleblowing (Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023), disciplina la protezione delle persone che segnalano la violazione di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.
Le suddette violazioni possono essere segnalate attraverso:
 

  • canale di segnalazione interno;
  • canale di segnalazione esterno (ANAC);
  • divulgazione pubblica;
  • denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.


Hypo Vorarlberg Leasing S.p.A. ha istituito un proprio canale interno per consentire la segnalazione di tali comportamenti.
Hypo Vorarlberg Leasing S.p.A. garantisce la riservatezza dei dati personali del segnalante, nonché la tutela da eventuali condotte ritorsive. Le misure di protezione vengono estese anche ai soggetti terzi coinvolti nella segnalazione.

CHI PUO’ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono essere effettuate da:
 

  • dipendenti di Hypo Vorarlberg Leasing S.p.A., compresi quelli in periodo di prova;
  • lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge n. 81/2017, che prestano la propria attività in favore di Hypo Vorarlberg Leasing S.p.A.;
  • coloro che intrattengono con Hypo Vorarlberg Leasing SpA rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
  • titolari di rapporti di collaborazione disciplinati dall'art. 2 del d.lgs. 81/2015 che svolgono la propria attività lavorativa in favore di Hypo Vorarlberg Leasing SpA;
  • lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di Hypo Vorarlberg Leasing S.p.A.;
  • liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività lavorativa in favore di Hypo Vorarlberg Leasing SpA;
  • volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività in favore della Società;
  • azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore di Hypo Vorarlberg Leasing SpA, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.


COSA SI PUO’ SEGNALARE

 

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • violazioni del modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.


I canali Whistleblowing non sono destinati alla segnalazione di reclami da parte della clientela.

COME EFFETTUARE UNA SEGNALZIONE
Segnala una violazione a Hypo Vorarlberg Leasing S.p.A.
(canale di segnalazione interno)

Accedendo alla piattaforma Secure Blowing, è possibile effettuare una segnalazione in forma scritta oppure una segnalazione in forma orale, registrando un messaggio vocale. La segnalazione sarà gestita dei membri dall’Organismo di Vigilanza (OdV) ai sensi del D.Lgs. 231/2001  di Hypo Vorarlberg Leasing SpA.
La piattaforma Secure Blowing, in conformità alla normativa vigente, garantisce la riservatezza della persona segnalante, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
Può trovare maggiori dettagli sulle modalità di accesso e di utilizzo della piattaforma nel Manuale Utente nella piattaforma stessa.

 

 

Al momento della segnalazione è necessario indicare:

  1. le generalità del segnalante;
  2. le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
  3. la descrizione del fatto;
  4. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Si raccomanda di allegare documenti che possano fornire elementi utili all’accertamento delle circostanze di fatto oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti che ne possano essere a conoscenza.
Entro sette giorni dalla data di ricezione, la piattaforma Secure Blowing rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione.
L’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni.
L’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento.

Altri canali di segnalazione
(canali di segnalazione esterni)

È possibile effettuare una segnalazione c.d. esterna all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con le modalità previste sul sito istituzionale dell’Ente, se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
 

  • non è prevista, nell’ambito proprio del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interno ovvero questo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa;
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione potrebbe costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Inoltre, la normativa prevede la possibilità di effettuare una divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone). In questo caso, la persona segnalante beneficia della protezione del D.Lgs. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica:
 

  • ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  • ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.